Scaricare materiale protetto da copyright non _ERA_ reato. Grazie Urbano Urbani.
Leggi fino alla fine.
Come cita la sentenza della corte di cassazione n 149 del 9 gennaio 2007 scaricare opere protette dal diritto d’autore, in ITALIA, non e’ reato.
Non e’ reato, quindi usufruire di opere protette dal diritto d’autore se cio’ non comporta l’incremento patrimoniale e, tale incremento, non puo’ essere identificato con il “risparmio” dovuto al NON pagamento, ma il reato si presenta solo nei casi in cui dallo sfruttamento di tali opere ne derivi un guadagno economico diretto.
Vi riporto tutto l’ambaradan.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE – SENTENZA 9 gennaio 2007, n. 149
Il download è vietato solo se realizzato a scopo di lucro e non di profitto.Non appare dubbio che le differenti espressioni adoperate dal legislatore nella diversa formulazione degli articoli 171bis e ter abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorché è stata utilizzata l’espressione “a scopo di profitto” e restringendola allorché il fatto è stato previsto come reato solo se commesso a “fini di lucro” (cfr. Sezione terza, 33303/01, Ashour ed altri, rv 219683).
Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell’autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; né l’incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall’uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell’ingegno, al di fuori dello svolgimento di un’attività economica da parte dell’autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l’abuso, come nel caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza.-11.1.2007, diritto-in-rete.com
__________________________________________CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE – SENTENZA 9 gennaio 2007, n. 149 – Pres. Vitalone – est. Lombardi
Purtroppo.. come mi fanno notare dalla regia.. la legge urbani ha reso vano questo provvedimento di cassazione che sarebbe stato un bel precedente.
Questo infatti si riferisce a prima dell’entrata in vigore della legge Urbani del 2004, quando e’ stato commesso il reato.
Ad oggi, infatti, scaricare e scambiare materiale protetto dal diritto d’autore e’ senz’appello un reato, anche se e’ un’opera infinitamente replicabile, anche se non c’e’ lucro, anche se non compreresti mai una copia di windows, mentre non e’ reato importela ad un prezzo assurdo su ogni pc nuovo, se a scuola ti insegnano ad usare SOLO Windows, SOLO MSOffice, e solo roba che costa un occhio della testa.

Attenzione però, al di là dei titoloni che sono apparsi su tutti i portali web in questi giorni, in pochi hanno detto che questa sentenza fa riferimento a prima dell’entrata in vigore della nuova legge sul diritto d’autore del 2004.
La storia del Copyright e delle licenze è qualcosa di assurdo, utile solo x far piacere a qualche miliardario detentore di una software house che viola le norme sulla concorrenza (alla faccia del liberismo tanto rivendicato e mai applicato fino in fondo) o a qualche casa discografica, editrice che lascia agli artisti o agli scrittori solo le briciole degli enormi guadagni che fa.
Comunque sia, non è la pirateria la soluzione, ma l’open source
E’ proprio così. La sentenza non cambia nulla. Per il principio dell’applicazione della leggenel tempo, tipica del diritto penale, essa fa riferimento alla norme vigente all’epoca dei fatti (1999), quando l’attività dei due protagonisti della vicenda era punibile se commessa a fine di lucro. Oggi le norme sono più severe.